Guida alle agevolazioni per i disabili visivi


La guida è divisa in quattro parti, cliccando sui link si avrà accesso alla documentazione desiderata, oltre a visualizzare la pagina, sarà possibile stamparne il contenuto o scaricare il documento in formato pdf.

PRIMA PARTE: AGEVOLAZIONI FISCALI

SECONDA PARTE:LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

TERZA PARTE:LE ALTRE AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI FISCALI

QUARTA PARTE:AGENZIA DELLE ENTRATE ASSISTENZA A DOMICILIO

PRIMA PARTE: AGEVOLAZIONI FISCALI

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

Per gli invalidi gravi in base all’attuale normativa, le principali agevolazioni sono:

1 ° – PER I FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:
– per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
– per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi capitolo III, paragrafo 1).
2 ° – PER I VEICOLI

– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
– l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto
– l’esenzione dal bollo auto
– l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
3 ° – PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
– l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
– la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti
– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti
4 ° – PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
– detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
5 ° – PER LE SPESE SANITARIE
– la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
6 ° – PER L’ASSISTENZA PERSONALE
– la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
– a decorrere dal 1 gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (vedi capitolo III, paragrafo 3).
7 ° – IMPORTANTE:

BONUS FAMIGLIE BASSO REDDITO

Con l’introduzione del bonus straordinario (decreto legge 185/2008), nell’anno 2009 è possibile usufruire di un beneficio nella misura di 1.000 euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap (art.3, c.3, della L.104/1992) e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 35.000,00.
Puoi scaricare questo documento in formato pdf cliccando sul link: agevolazioni fiscali.pdf

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it

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SECONDA PARTE: LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

1.CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
non vedenti e sordomuti;
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordomuti, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art.4 della citata legge n.104 del 1992) presso la ASL.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I disabili al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.
2. PER QUALI VEICOLI?

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:
motocarrozzette
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).
3.LA DETRAIBILITà AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

Spese di acquisto
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata una spesa massima di 18.075,99 euro.
E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro, vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che , a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
IMPORTANTE:ATTENZIONE

In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Spese per riparazioni
Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo di acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

4. LE AGEVOLAZIONI IVA
E’ applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional.
E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adatti già posseduti dal disabile.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal famigliare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve:
emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.
Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.

L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un famigliare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1. Per esempio, in Emilia Romagna e in Lombardia, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n.104 del 1992, che potranno così godere dell’esenzione anche in presenza di un veicolo non adatto ed indipendentemente dal tipo di disabilità purchè in possesso del certificato di gravità dell’handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL.

L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Quello che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dell’agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo a data, codice fiscale del richiedente , targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dall’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione del pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta)l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

N.B. : non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.

L’ESENZIONE DELLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti,come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile ( e non al suo familiare).

Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico..

IMPORTANTE

Dal 2007 le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicolo siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dei beneficiari degli sconti fiscali.

LA DOCUMENTAZIONE

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazione auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

certificazione attestante la condizione di disabilità :

per il non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da Commissione medica pubblica;

ai soli fini dell’agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

Puoi scaricare questo documento in formato pdf cliccando sul link: agevolazioni auto.pdf

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PARTE TERZA: LE ALTRE AGEVOLAZIONI

1. LA MAGGIOR DETRAZIONE IRPEF
PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d’imposta. Anche queste, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. La norma ha stabilito detrazione di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

È rimasto invece invariato il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico che, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non deve essere superiore a 2.840,51 euro.

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 per i figli di età inferiore a tre anni.
Essa aumenta dei seguenti importi:

220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;
200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

2.AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D’AUSILIO

Le medicine sono deducibili dal reddito complessivo

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico ,acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’ intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) , invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129, 11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alle detrazioni del 19%, per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129, 11 euro) le spese sostenute per:
1-trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129, 11 euro);
2-acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
3- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
4-costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per le spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
5- trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
6-sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai senti dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer , telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
all’accompagnamento;
alla deambulazione;
al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

N.B. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare
Il contribuente che, nell’interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie,allergie o trapianti, può considerare onore detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie.
In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48.

La documentazione da conservare
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

IMPORTANTE
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata bagli interessati dei ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai senti dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostituiva di atto notorio la cui sottoscrizione può essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme( fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

Per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il pazienti. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta dagli uffici, un’autocertificazione , la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 ;
Dal 1° gennaio 2008 l’unica prova per documentare l’acquisto di farmaci è costituita dallo “scontrino parlante” che deve contenere : natura, (farmaco o medicinale) qualità, quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Poiché l’apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell’acquirente al momento dell’acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale.
Non è più possibile allegare allo scontrino fiscale l’attestazione rilasciata dal farmacista o l’autocertificazione.
3.DETRAZIONE PER GLI ADETTI ALL’ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1°gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Sono considerare tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio , per l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

La documentazione. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Altre precisazioni. L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica,se il contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile le resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Cumulabilità. Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549, 37 euro.

4. L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L’aliquota agevolata per il mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala).

L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici.
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui l’articolo 3 della legge nà.104 del 1992. Rientrando nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare e beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
facilitare
la comunicazione interpersonale
l’elaborazione scritta o grafica
il controllo dell’ambiente
l’accesso all’informazione e alla cultura
b)assistere la riabilitazione.

La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
-specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
-certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

5. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti sono stare da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

La detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni , salvo i casi di perdita dell’animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075, 99
Euro. In questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Aliquota Iva agevolata del 4%
L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazioni libraria , realizzati sia in scrittura braille sia su sopporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti. L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su sopporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste, oltre alle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione , la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione per l’eliminazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabili. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.

Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili ,per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano , pertanto, in questa tipologia di agevolazione , ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’ altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe , sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto dalla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abilitazione. Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 20%.

IMPORTANTE

7.EREDITà E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel sistema tributario l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104 del 1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Puoi scaricare questo documento in formato pdf cliccando sul link: altre agevolazioni.pdf

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Capitolo Quarto

ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha attivato un sevizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate.

Per il contribuente i vantaggi immediati di questa iniziativa sono due: evitare code agli sportelli e, allo stesso tempo, ricevere presso il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati. I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità , ai servizi sociali degli enti locali, ai patronati o eventualmente ai coordinatori del servizio delle Direzioni Regionali dell’Agenzia.

Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l’Agenzia dovranno accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione Regionale. Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare, si possono conoscere consultando il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it alla sezione “Uffici-Assistenza dedicata ai contribuenti con disabilità”.

Resta ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell’Agenzia.

Puoi scaricare questo documento in formato pdf cliccando sul link: agenzia delle entrate.pdf

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