Statuto IRIFOR

STATUTO I.Ri.Fo.R.

REGOLAMENTO GENERALE DELL’ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE – ONLUS

ART. 1
1. L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione – ONLUS è iscritto nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche al Cod.116913F5.

ART. 2
1. Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento negli articoli che seguono, contro i provvedimenti adottati dagli Organi collegiali dell’Istituto chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all’organo collegiale gerarchicamente superiore.
2. I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali dell’ordinamento sono sempre impugnabili.
3. Avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione Provinciale il ricorso va presentato al Consiglio di Amministrazione Regionale competente per territorio. Avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione Regionale il ricorso va presentato al Consiglio di Amministrazione Centrale.
4. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell’atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento impugnato.
5.Una volta pervenuto il ricorso entro 15 giorni devono essere chieste all’Organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta.
6. L’organo chiamato ad esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.
7. Fino all’annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro efficacia, salvo che l’organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda l’esecuzione, in caso di comprovato pregiudizio grave ed irreparabile.
ART. 3
1. L’amministrazione dei beni è attribuita alla struttura che li utilizza o ne ha la disponibilità.
2. Il Consiglio di Amministrazione Centrale può sciogliere i Consigli di Amministrazione Regionali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa. Lo stesso potere hanno i Consigli di Amministrazione Regionali nei confronti dei Consigli di Amministrazione Provinciali del loro territorio.
3. In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio di Amministrazione Regionale, il Consiglio di Amministrazione Centrale informa con comunicazione tempestiva e motivata i competenti Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per gli adempimenti di loro competenza e provvede alla nomina di un Commissario Straordinario. Lo stesso potere hanno i Consigli di Amministrazione Regionali nei confronti dei Consigli di Amministrazione Provinciali del loro territorio, una volta effettuati i medesimi adempimenti nei confronti degli Organi territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
4. Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino dell’organo disciolto ai sensi degli articoli 6 e 7 dello statuto ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo di un anno. Decorso tale termine, decade automaticamente e viene sostituito.
5. Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri del Consiglio di Amministrazione Regionale o Provinciale e può nominare uno o due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali vice-commissari, nominare un comitato consultivo per la gestione degli affari di competenza dell’organo commissariato.
6. Compete al Consiglio di Amministrazione che ha nominato il Commissario Straordinario approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario stesso.
7. Il Consiglio di Amministrazione Centrale può nominare Commissari ad acta presso il Consiglio di Amministrazione Regionale o il Commissario Straordinario regionale per l’adozione di atti obbligatori previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati, previo invito formale ad adempiere che contenga l’indicazione del termine massimo per compiere l’atto obbligatorio. Lo stesso potere hanno i Consigli di Amministrazione Regionali nei confronti dei Consigli di Amministrazione Provinciali del loro territorio.
8. Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di incarico, cessa dal suo incarico.
9. Il Consiglio di Amministrazione Regionale o Provinciale presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.

10. Le spese relative ai Commissari sono a carico dell’organo sostituito.

ART. 4
1. Coloro che risultano designati a ricoprire una delle cariche indicate nell’art. 4 dello Statuto devono dichiarare per iscritto, entro 8 giorni dalla comunicazione pena la decadenza, la loro accettazione della carica ed il possesso dei diritti civili e politici. L’assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione.
2. Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti.
3. Contro le deliberazioni contenenti dichiarazioni di ineleggibilità è ammesso ricorso nei modi e nei termini statutari e regolamentari.
4. L’indennità per i dirigenti nazionali è stabilita nei limiti di legge dal Consiglio di Amministrazione Centrale, quella per i dirigenti regionali dai Consigli di Amministrazione Regionali, quella per i dirigenti provinciali dai Consigli di Amministrazione Provinciali. Le indennità non sono cumulabili tra di loro.
5. Le spese degli organi della struttura nazionale sono a carico del bilancio della Presidenza Nazionale dell’Istituto. Le spese relative al funzionamento degli altri organi dell’Istituto sono a carico del bilancio delle strutture presso cui operano.
6. Le indennità per missioni e trasferte sono determinate dal Consiglio di Amministrazione Centrale.

ART. 5
1. Le votazioni palesi del Consiglio di Amministrazione Centrale avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di sua competenza, convoca il Consiglio di Amministrazione Centrale in prima riunione entro e non oltre il ventesimo giorno dalla riunione della Direzione Nazionale dell’Unione che ha designato i componenti di propria competenza.
3. Il Presidente Nazionale invia l’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata, o altro mezzo indicato dai componenti il Consiglio, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione.
4. Oltre all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in uno o più invii separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.
5. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della riunione.

6. Il Presidente può invitare alle riunioni rappresentanti di Enti e Organismi anche su proposta motivata di uno o più Consiglieri.
7. Ciascun componente il Consiglio può richiedere, almeno 3 giorni prima della riunione, che siano iscritti all’ordine del giorno particolari argomenti, che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno aggiuntivo.
8. In caso di incapacità o per vacanza comunque determinata di uno o più membri cooptati dal Consiglio ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello Statuto, la nomina integrativa è compiuta dal Consiglio in riunione appositamente convocata. Il subentrante o i subentranti dovranno, a pena di decadenza, dichiarare l’accettazione della carica, ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.
9. In caso di incapacità di uno o più membri nominati dalla Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, o per vacanza comunque determinata di uno di essi, il Presidente informa tempestivamente la medesima Direzione Nazionale per provvedere agli adempimenti del caso.
10. Il Consiglio di Amministrazione Centrale attribuisce ai propri componenti uno o più settori di attività inerenti le finalità associative.
11. I Consiglieri ai quali sono stati attribuiti particolari settori di attività operano in stretto collegamento con il Presidente Nazionale e riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione Centrale.
12. Il Consiglio di Amministrazione Centrale può esercitare, ove ne ravvisi l’opportunità, il controllo contabile amministrativo sugli Organi delle strutture regionali e provinciali.
13. Il controllo è effettuato, previa deliberazione del Consiglio, dal Presidente Nazionale o da un suo delegato che può avvalersi di personale della struttura nazionale appositamente designato. Il Presidente, i dirigenti e il personale della struttura interessata sono tenuti a collaborare alla verifica.
14. Il Presidente, o il suo delegato, riferisce le risultanze della verifica al Consiglio di Amministrazione Centrale per gli eventuali provvedimenti.

ART. 6
1. Ai Consigli di Amministrazione Regionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente Regolamento in quanto compatibili.
2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione Regionale avviene entro 20 giorni dal completamento della sua composizione.
3. Le elezioni dell’Ufficio di Presidenza, ove previste, sono effettuate separatamente per ciascuno dei due componenti, a scrutinio segreto.
4. Il Presidente Regionale comunica, entro 15 giorni, al Presidente Nazionale la composizione dell’organo costituito, trasmettendo i dati anagrafici completi, qualifiche ed indirizzi di tutti i componenti del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza.
5. Ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione Regionale, gli Organi delle strutture provinciali possono stabilire rapporti con gli Organi dell’Ente Regione per la trattazione di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal caso, il Presidente Provinciale è tenuto ad informare preventivamente il Presidente Regionale.
6. Il Consiglio di Amministrazione Regionale può chiedere per iscritto al Presidente Provinciale di convocare il Consiglio di Amministrazione Provinciale in seduta straordinaria. Nella richiesta, debitamente motivata, vengono indicati gli argomenti da porre all’ordine del giorno ed il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione Provinciale dovrà essere convocato.
7. Il Consiglio di Amministrazione Regionale può chiedere per iscritto ai Presidenti Provinciali che siano iscritti argomenti specifici all’ordine del giorno dei Consigli di Amministrazione Provinciali, motivando congruamente la richiesta.
8. Il Consiglio di Amministrazione Regionale può costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità istituzionali; nominare comitati tecnici; istituire strutture operative regionali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari; organizzare convegni nell’ambito regionale.
9. Più Consigli di Amministrazione Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione Centrale.

ART. 7
1. Ai Consigli di Amministrazione Provinciali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente Regolamento in quanto compatibili.
2. Il Presidente Provinciale comunica, entro 15 giorni, al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale la composizione dell’organo costituito, trasmettendo i dati anagrafici completi, qualifiche ed indirizzi di tutti i componenti del Consiglio.
3. Il Consiglio di Amministrazione Provinciale può costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità istituzionali; nominare comitati tecnici; istituire strutture operative provinciali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari; organizzare convegni nell’ambito provinciale.
4. Più Consigli di Amministrazione Provinciali possono realizzare progetti nel territorio della Regione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione Regionale che informerà dell’iniziativa il Consiglio di Amministrazione Centrale.
ART. 8
1. Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente, o delegando un componente del Consiglio di Amministrazione Centrale, alle riunioni dei Consigli di Amministrazione Regionali o Provinciali, con diritto di parola ma senza diritto di voto. A tale fine, il Presidente Regionale o Provinciale invia al Presidente Nazionale l’avviso di convocazione delle riunioni contenente l’ordine del giorno, con il preavviso previsto per le sedute dei rispettivi Organi.
2. Il Presidente Nazionale delibera l’attivazione di azioni disciplinari nei confronti del personale dipendente della struttura nazionale dell’Istituto, unitamente alla irrogazione delle eventuali sanzioni, su proposta del Segretario Generale e parere obbligatorio del Direttore Centrale.

ART. 9
1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione Centrale nella sua prima riunione dopo ogni rinnovo dell’organo, o nella prima riunione utile a tale scopo, e può essere revocato dal Consiglio in qualunque momento.
2. Il Segretario Generale dipende direttamente e funzionalmente dal Presidente Nazionale e, insieme al Direttore Centrale, è responsabile dell’organizzazione del personale dipendente della struttura nazionale con particolare riguardo alla corretta gestione amministrativa dell’Istituto.
3. Propone al Presidente Nazionale, su parere obbligatorio del Direttore Centrale, le eventuali azioni disciplinari e l’erogazione delle relative sanzioni, in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
4. Predispone, sentito il Direttore Centrale per la parte di propria competenza, la relazione annuale sull’attività, le relazioni di accompagnamento ai bilanci e la relazione programmatica, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione Centrale.
5. Ai Segretari Regionali e Provinciali si applicano le norme dei commi precedenti, in quanto compatibili.

ART. 10
1. Il Direttore Centrale dipende direttamente e funzionalmente dal Presidente Nazionale e, insieme al Segretario Generale, è responsabile dell’organizzazione del personale dipendente della struttura nazionale con particolare riguardo agli aspetti del funzionamento didattico e scientifico dell’Istituto.
2. Può proporre al Segretario Generale eventuali azioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, unitamente alla eventuale irrogazione delle relative sanzioni, in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Il Direttore Centrale esprime, comunque, parere obbligatorio sull’attivazione delle procedure disciplinari.
4. Analogamente avviene per i Direttori Regionali.

ART. 11
1. Per le funzioni di presidenza e segreteria del Comitato Tecnico-Scientifico Centrale il Direttore Centrale si avvale di personale della struttura nazionale dell’Istituto designato dal Consiglio di Amministrazione Centrale.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti consultivi e propositivi il Comitato Tecnico-Scientifico Centrale può richiedere al Consiglio di Amministrazione Centrale di prendere visione delle principali decisioni adottate nelle materie di interesse. Al riguardo il Consiglio decide se e in quale misura trasmettere tali informazioni, anche in ottemperanza agli obblighi di legge sul trattamento dei dati personali.

ART. 12
1. Ai Comitati Tecnico-Scientifici Regionali si applicano, in quanto compatibili, le norme dell’art. 11 del presente Regolamento.

ART. 13
1. I componenti del Collegio Centrale dei Revisori sono nominati tra persone in possesso di documentate competenze amministrativo-contabili.
2. In caso di vacanza di un solo sindaco il Presidente Nazionale informa tempestivamente la Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti perché provveda agli adempimenti di sua competenza.

ART. 14
1. Ai Collegi Regionali dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme dell’art. 13 del presente Regolamento.

ART. 15
1. Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in modo da non ledere l’immagine del cieco e la dignità ed il prestigio dell’Istituto.

ART. 16
1. Il Consiglio di Amministrazione Centrale delibera l’assunzione del personale dipendente della struttura nazionale ed autorizza lo svolgimento di attività da parte di eventuali volontari.
2. Analoghi poteri hanno i Consigli di Amministrazione Regionali e Provinciali per le strutture regionali e provinciali.

ART. 17
1. Salvo diversa previsione del presente Statuto, gli Organi collegiali o monocratici dell’Istituto restano in carica quanto l’Organo che li ha nominati, che può anche procedere alla loro revoca.
2. Fino all’insediamento dei nuovi Organi restano in carica, per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione, gli Organi scaduti.
3. Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica all’organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.

ART. 18
1. Quando sono previsti termini a giorni il giorno iniziale non si computa e si computa quello finale.
2. Quando viene usato il termine “giorni liberi” non si computano né il giorno iniziale, né quello finale.”

Per maggiori approfondimenti sull’ I.RI.FO.R. e sulle attività svolte, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale a questo indirizzo: www.irifor.eu